L'accesso civico generalizzato, disciplinato dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 33/2013, modificato dal d.lgs 95/2016, è riconosciuto a chiunque e non deve essere motivato, consiste nel diritto ad avere accesso a dati, informazioni e documenti, detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli la cui pubblicazione sia obbligatoria. Il limite è definito dall'art. 5-bis (pregiudizio concreto agli interessi pubblici o privati).