L'accesso civico semplice, disciplinato dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 33/2013, modificato dal d.lgs 95/2016, è riconosciuto a chiunque e non deve essere motivato, consiste nel diritto all'accessibilità, sul sito istituzionale dell'ente, di dati, documenti e informazioni la cui pubblicazione sia obbligatoria